Sez. 3, Sentenza n. 3090 del 12/01/1996 Ud. (dep. 27/03/1996) Rv. 205043 - 01
Caccia - Uccellagione | Predisposizione delle reti per l'uccellagione - Violazione del divieto imposto dall'art. 30 comma primo lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Sussistenza - Effettivo abbattimento o cattura di animali - Irrilevanza - Sussistenza del solo tentativo - Esclusione.
Caccia - Uccellagione
In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30 comma primo lettera e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non tentativo poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)