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Sez. 6, Sentenza n. 44465 del 03/12/2001 Cc. (dep. 11/12/2001) Rv. 220312 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Persona da estradare - Presenza nello Stato - Necessità- Dichiarazione di non luogo a provvedere.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220312-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione, è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero e configura l'obbligo per lo Stato italiano di consegnare la persona richiesta.Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi più nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a procedere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)