Sez. 6, Sentenza n. 30726 del 24/06/2016 Cc. (dep. 19/07/2016) Rv. 267682 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Persona da estradare - Presenza nel territorio dello Stato - Necessità - Prova certa del suo allontanamento - Conseguenze - Dichiarazione di non luogo a provvedere.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
La presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)