Sez. 6, Sentenza n. 467 del 14/12/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 231472 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Presenza nello Stato dell'estradando - Necessità - Sussistenza - Onere della prova circa l'assenza dell'interessato al momento della decisione sulla richiesta - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni
In tema di estradizione per l'estero, l'attuale assenza nel territorio dello Stato dell'estradando, dedotta quale condizione ostativa all'accoglimento della richiesta, deve essere dimostrata con certezza dalla difesa dell'interessato. (La Corte ha escluso, in motivazione, che l'assenza possa essere ritenuta in base alle sole asserzioni difensive, o desunta dalla mancata partecipazione alle udienze dell'estradando, o confermata, nella prospettiva dell'impugnazione, dalla sopravvenuta dichiarazione della sua latitanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)