Sez. U, Sentenza n. 6083 del 24/06/1994 (Rv. 487186 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Funzione - Assorbibilità nell'indennità di espropriazione - Esclusione - Fattispecie relativa a procedura espropriativa in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale "ex lege" n. 219 del 1981.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai tempi occorrenti per le procedure espropriative - non escluse quelle poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1981 - ingenera una obbligazione indennitaria volta a compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale, che essendo diversa da quella (patrimoniale) della perdita della proprietà della proprietà del cespite, postula un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)