diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3014 del 23/12/1967 (Rv. 330735 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER IMPIANTI DI - TUBI - IN GENERE - CANNA FUMARIA.*
Stato
decisa il 1967-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330735-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER IMPIANTI DI - TUBI - IN GENERE - CANNA FUMARIA.*

L'art. 889 cod.civ., nel disciplinare le distanze da osservarsi nella costruzione di determinate opere presso il confine, tiene conto della potenziale attitudine di queste a recare danno alla proprieta contigua, stabilendo una presunzione assoluta di pericolosita per le opere espressamente menzionate nell'articolo stesso. Per le opere, invece, non contemplate espressamente in detta norma ma che pur hanno attitudine potenziale a recar danno (nella specie, si trattava di una canna fumaria), non soccorre la presunzione assoluta di danno ed e pertanto necessario accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, le ragioni della loro potenziale pericolosita che le rendano assimilabili a taluna delle opere previste).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)