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Sez. 2, Sentenza n. 587 del 05/03/1973 (Rv. 362668 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER TUBI - PER OPERE AFFINI NON PREVISTE - OBBLIGO DELLE DISTANZE - CONDIZIONI - PERICOLOSITA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362668-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER TUBI - PER OPERE AFFINI NON PREVISTE - OBBLIGO DELLE DISTANZE - CONDIZIONI - PERICOLOSITA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*

Per le opere non espressamente contemplate nell'art 889 cod civ, (distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi) ma che presentano tuttavia qualche affinita con queste, puo, in via di interpretazione, ritenersi ugualmente sussistente l'Obbligo di rispettare le distanze ivi previste solo quando venga accertata in concreto, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, l'esistenza di uguale potenzialita dannosa, che imponga parita di trattamento. (V 3014/67, mass n 330735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)