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Sez. 2, Sentenza n. 19536 del 26/04/2012 Cc. (dep. 23/05/2012) Rv. 252819 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Pendenza - Revoca della misura coercitiva per gli stessi fatti fondata su nuovi elementi di prova - Preclusione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252819-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari, qualora la parte privata, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, in ordine allo stesso fatto oggetto di cautela, elementi probatori "nuovi", non può reiterare l'istanza che ha condotto al provvedimento poi impugnato ma deve riversare i nuovi elementi nel giudizio di impugnazione (sempre che gli stessi siano ammissibili nel tipo di giudizio instaurato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)