Sez. 3, Sentenza n. 14236 del 21/02/2008 Cc. (dep. 04/04/2008) Rv. 239661 - 01
MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Istanza di revoca - Riproposizione di istanza già rigettata basata sui medesimi elementi - Preclusione processuale - Disciplina prevista dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - Principio di carattere generale - Applicabilità anche al di fuori del procedimento di esecuzione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di misure cautelari, l'istanza dell'interessato formulata ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen. e fondata sui medesimi elementi di una precedente già rigettata, deve essere dichiarata inammissibile in base alla regola prevista dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., norma che pone un principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)