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Sez. 1, Sentenza n. 1816 del 18/02/2000 (Rv. 534022 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno - Determinazione - Edificabilità del suolo - Valutazione - Momento determinativo.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534022-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai fini della determinazione del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva secondo i criteri fissati nel comma 7 bis dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992, la valutazione del carattere edificatorio del fondo va effettuata non al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ma a quello del verificarsi della vicenda ablativa, coincidente con la data di scadenza della occupazione legittima.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)