diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5806 del 12/06/1999 (Rv. 527364 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 - Area edificabile - Nozione - Edificabilità di fatto e di diritto - Coesistenza dei due requisiti - Necessità - Sussistenza - Sentenza che afferma la natura agricola del terreno espropriato con riferimento sia alla destinazione impressa alla zona dal piano di fabbricazione, sia alla situazione di fatto - Impugnazione - Contestazione limitata alla sola vocazione di fatto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527364-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di determinazione della indennità di espropriazione, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 prevede che, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si debba tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione", ponendo in rapporto di cumulatività, e non di alternatività, i requisiti indicati. Ne consegue che, nel caso in cui la sentenza impugnata abbia affermato la natura agricola del terreno espropriato, con riferimento sia alla destinazione agricola impressa alla zona dal piano di fabbricazione vigente all'epoca della occupazione, sia alla situazione di fatto, la contestazione limitata alla sola vocazione di fatto è inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)