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Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 17/02/1998 (Rv. 512702 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Presupposto per il relativo esercizio - Consorziato nell'impresa familiare coltivatrice (art. 48 legge 203 del 1982) - Qualità di coltivatore diretto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512702-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

Per il combinato disposto degli artt. 6, 42, lett. a) e 48 legge 3 maggio 1982 n. 203, al fine di esercitare il diritto di ripresa, ciascun partecipante ad un'impresa familiare coltivatrice è coltivatore diretto, perché l'amministrazione disgiuntiva dei famigliari consorziati, finalizzata all'esercizio comune dell'impresa agricola, è la regola di una società organizzata in forma semplice, e la collaborazione dei famigliari partecipanti non è mai equiparabile alla prestazione del lavoro alle dipendenze altrui, tipica del bracciante agricolo, stante il diritto - dovere di partecipare alle decisioni dell'impresa collettiva (art. 230 bis cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Cod. Civ. art. 2257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)