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Sez. 3, Sentenza n. 3626 del 17/04/1996 (Rv. 497096 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Rappresentanza processuale e sostanziale della famiglia - In mancanza della designazione del rappresentante - Amministrazione disgiuntiva dei singoli componenti.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497096-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

L'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203 considera la famiglia coltivatrice un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati e finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola riconducendone così la struttura alla figura dell'impresa collettiva nella sua forma più elementare della società semplice, soggetta alla regola dell'amministrazione disgiuntiva, con la conseguenza che, quando, per una qualsiasi ragione, sia mancata la designazione del rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale, a sua volta, può agire anche nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)