Sez. 5, Sentenza n. 6627 del 15/03/2013 (Rv. 626056 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Attività dell'Amministrazione finanziaria - Affidamento del contribuente - Condizioni - Formazione del silenzio-rifiuto - Conseguenze - Impugnabilità del diniego - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento tributario, l'Ufficio finanziario, che riceva per errore atti appartenenti alla competenza di altro Ufficio, è tenuto ad inoltrarli a quello competente, trovando applicazione sia le norme sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 1990, sia il richiamo alla tutela di buona fede ed affidamento del contribuente ex art. 10 legge n. 212 del 2000: di conseguenza, in difetto di trasmissione dell'istanza (nella specie, di riconoscimento di credito d'imposta, con atto telematico indirizzato non al Centro Operativo di Pescara ai sensi dell'art. 63 della legge n. 289 del 2002, bensì all'Ufficio territoriale di domicilio fiscale del contribuente) all'organo ritenuto competente o di comunicazione al contribuente da parte dell'Ufficio e nell'inerzia dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente non ha ragione di dubitare della piena formazione del silenzio-rifiuto e, pertanto, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lett. g), del d.lgs. n. 546 del 1992 (possibilità di impugnare il diniego davanti al giudice tributario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)