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Sez. 5, Ordinanza n. 23309 del 09/11/2011 (Rv. 619886 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Attività dell'Amministrazione finanziaria - Affidamento del contribuente - Art. 10, commi 1 e 2, del cd. Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619886-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono; ne consegue che non ricorre detta situazione tutelabile quando l'attività dell'Amministrazione finanziaria appaia chiaramente "contra legem" ed il comportamento del contribuente sia da ritenersi in contrasto con il dovere di correttezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto legittimo l'affidamento del contribuente il quale aveva contestato l'avviso di rettifica ai fini ICI, dopo che, a fronte del mancato pagamento del tributo per una annualità, era stata omessa la quantificazione delle sanzioni in sede di liquidazione dell'imposta e degli interessi).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)