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Sez. 4, Sentenza n. 36613 del 03/10/2006 Ud. (dep. 04/11/2006) Rv. 235374 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Perizia - Procedimento di assunzione della prova peritale - Esame orale del perito - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235374-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE

Anche in caso di perizia assunta con incidente probatorio, costituiscono momento indefettibili del procedimento di formazione della prova l'esposizione orale del parere del perito in udienza e il successivo eventuale esame del perito ad opera delle parti, e ciò si desume dal richiamo, contenuto nell'articolo 401, comma quinto, cod. proc. pen., alle "forme" di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento. Qualora il giudice dell'incidente probatorio abbia irritualmente differito la fase orale alla sede dibattimentale (pur non essendo stato tale differimento concordemente convenuto dalle parti), si verifica una mera irregolarità improduttiva di conseguenze e si è solo in presenza di una prova incompleta, che può e deve essere completata in dibattimento con il contraddittorio orale tra le parti, senza che da tale irritualità possa farsi discendere una nullità per violazione del diritto di assistenza delle parti di cui agli articoli 178, lettera c), e 180 cod. proc.pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)