Sez. 6, Sentenza n. 19487 del 06/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018) Rv. 273380 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Richiesta di riconoscimento della continuazione - Giudizio di cognizione - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione è finalizzata ad impedire richieste intenzionalmente dilatorie ed a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)