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Sez. 2 - , Sentenza n. 49082 del 17/04/2018 Ud. (dep. 26/10/2018) Rv. 274808 - 02

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Richiesta di riconoscimento della continuazione - Giudizio di cognizione - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274808-02

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

L'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)