Sez. 3, Sentenza n. 4062 del 23/12/1968 (Rv. 337697 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FISSATO DALLA LEGGE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FISSATO DALLA LEGGE.*
Ai sensi dell'art. 1 della l. 14 luglio 1965, n.818, la sospensione dei termini processuali e quindi anche di quelli stabiliti per le impugnazioni opera solo quando tali termini scadono durante il periodo di tempo tassativamente stabilito. Consegue pertanto che, quando il termine per proporre impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla disposizione in esame, questa non trova applicazione. (Conf. Alla sent. 409-67, mass. N.326329).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)