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Sez. U, Sentenza n. 673 del 12/03/1973 (Rv. 362810 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - TERMINI SCADENTI DOPO TALE PERIODO - INAPPLICABILITA. *
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362810-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - TERMINI SCADENTI DOPO TALE PERIODO - INAPPLICABILITA. *

La sospensione dei termini disposta dalla legge 14 luglio 1965 n 818 non opera nei riguardi dei termini che scadono dopo il periodo feriale, anche se il loro decorso abbia avuto inizio prima o durante il periodo stesso. (Conf 1278/72, mass n 357793; 910/72, mass n 357169; (Conf 48/72, mass n 355728).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)