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Sez. 5, Sentenza n. 8034 del 03/04/2013 (Rv. 626108 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzione amministrativa per omessa prestazione della garanzia in caso di compensazione IVA infragruppo - Irrogazione - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626108-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, derivandone che, in caso di omissione, è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta; infatti, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979, il quale ultimo rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. citato, il contribuente può ottenere i rimborsi indicati solo a seguito di prestazione di cauzione, altrimenti non realizzandosi la fattispecie compensativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM Finanze 13/12/1979 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)