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Sez. 5, Sentenza n. 28692 del 23/12/2005 (Rv. 587280 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Debito e credito I.V.A. di società controllante e società controllate - Compensazione della eccedenza di credito - Disciplina del d.m. 13 dicembre 1979 - Garanzia - Prestazione contestuale alla presentazione della dichiarazione annuale - Necessità - Conformità alla previsione dell'art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587280-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, la disciplina della compensazione delle eccedenze di credito con i debiti di imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali della società controllante e delle società da questa controllate, dettata col d.m. 13 dicembre 1979, emanato in base all'art. 73, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - a tenore del quale con propri decreti il Ministro delle finanze può regolare le modalità e i termini delle dichiarazioni e dei versamenti dei gruppi di società -, nel prevedere, all'art. 6, che la società il cui credito sia stato estinto debba prestare garanzia secondo "le disposizioni dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972" (vale a dire mediante cauzione o mediante fideiussione), essendo altrimenti tenuta a versare l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate nel termine di presentazione della dichiarazione, non si discosta dalla previsione del detto art. 73, ultimo comma, del d.P.R. sull'IVA, né è in contrasto con i principi fissati dagli artt. 23 e 76 Cost. Ciò in quanto la procedura di rimborso accelerato, per la quale espressamente il detto art. 38-bis prevede la prestazione di garanzia, e quella di compensazione non sono affatto antitetiche, ma anzi modalità attuative, assimilabili, della medesima definizione del rapporto tributario, specificamente dettate per le società intragruppo e con evidente intento agevolativo; ed in quanto, per l'individuazione del sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza agli obblighi predetti, la norma secondaria si rimette alla disciplina primaria dettata dal d.P.R. sull'IVA, con il rinvio-richiamo ricettizio all'art. 38-bis (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era stato disapplicato l'art. 6 del d.m. del 1979 ed annullato il provvedimento irrogativo delle sanzioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DM Finanze 13/12/1979 art. 6, Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)