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Sez. 5, Sentenza n. 6835 del 20/03/2009 (Rv. 607353 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Debito e credito I.V.A. di società controllante e società controllate - Compensazione della eccedenza di credito - Disciplina del d.m. 13 dicembre 1979 - Garanzia - Prestazione contestuale alla presentazione della dichiarazione annuale - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607353-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, qualora una società si avvalga della facoltà di compensare in tutto o in parte le proprie eccedenze di credito con somme che avrebbero dovuto essere versate da un ente o una società che la controlla o da altre società ad essa collegate, le garanzie a tal fine richieste dall'art. 6, comma terzo, del d.m. 13 dicembre 1979 sono volte ad assicurare il recupero di quanto dovuto all'Erario, ove successivamente al rimborso ne sia accertata la mancanza dei presupposti giustificativi: esse, pertanto, devono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato estinto per compensazione, occorrendo altrimenti versare all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 2 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)