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Sez. 3, Sentenza n. 35725 del 18/05/2011 Ud. (dep. 03/10/2011) Rv. 251279 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Privè di un locale notturno - Videoriprese da parte della polizia giudiziaria - Divieto di esecuzione - Esclusione - Autorizzazione - Necessità.
Stato
decisa il 2011-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251279-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

L'esecuzione di videoriprese da parte della polizia giudiziaria all'interno del cosiddetto "privè" di un locale notturno, pur non essendo vietata, richiede la preventiva autorizzazione da parte del giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che tale luogo non è qualificabile come domicilio mancando il requisito della stabilità, potendovi entrare chiunque, in quanto il cliente vi si apparta con la ragazza per un periodo di tempo limitato, sotto il controllo vigile del personale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)