Sez. 3 - , Sentenza n. 15206 del 21/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 279067 - 04
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi – Utilizzabilità - Condizioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
In tema di videoregistrazioni, le riprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria ovvero in ambienti privati, diversi dal "domicilio", nei quali deve essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo necessario, solo in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., per la loro utilizzabilità, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)