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Sez. 5, Sentenza n. 5268 del 10/03/2005 (Rv. 580400 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Cessionario o committente - Obbligo di regolarizzazione dell'operazione ex art. 41, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 471 del 1997) - Inosservanza - Conseguenze - Previsione del <pagamento dell'imposta> - Natura - Sanzione - Affermazione - Fondamento - Successione di leggi nel tempo - Applicazione della norma posteriore più favorevole - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580400-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE

In tema di IVA, l'art. 41, comma sesto, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo in vigore <ratione temporis>, anteriore all'intervento abrogativo e sostitutivo operato dal D.Lgs. n. 471 del 1997), nel disporre che al cessionario di beni o committente di servizi si applichino, in caso di omessa o irregolare fatturazione e mancata regolarizzazione, <<le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta>>, considera tale prelievo, compreso quello d'importo pari all'imposta, quale sanzione, ferme restando le obbligazioni verso l'erario del cedente di beni o prestatore di servizi per l'imposta, le sanzioni a suo carico e le dichiarazioni annuali. Pertanto, in virtù del principio di legalità stabilito dall'art. 3, comma terzo, D.Lgs. n. 472 del 1997, anche riguardo a detto prelievo, qualificato <pagamento dell'imposta> dall'art. 41, cit., si applica la norma posteriore, più favorevole al contribuente (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente contro la sentenza di merito, che aveva disatteso le sue deduzioni in ordine al silenzio tenuto dall'Amministrazione finanziaria con riguardo alla richiesta di rimborso delle somme versate ai sensi dell'art. 41, comma sesto, d.P.R. n. 633 del 1972, che era stato abrogato dall'art. 16, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 471 del 1997 e sostituito dall'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 471, previsione quest'ultima più favorevole al contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)