Sez. 3, Sentenza n. 6980 del 08/05/2003 (Rv. 562745 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Art. 8 legge n. 590 del 1965 - Portata - Cessione del possesso - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In materia di contratti agrari, l'espressione "trasferimento a titolo oneroso" recata dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 riferisce concretamente l'ambito di applicazione della prelazione e del riscatto agrari alla vendita e ogniqualvolta il proprietario abbia posto in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà del fondo in cambio di una controprestazione generica e fungibile, cioè di una controprestazione che possa essere compiuta dal coltivatore a parità di condizioni col terzo. Ne consegue che non rientra nel detto ambito la cessione non già della proprietà bensì del mero possesso di un fondo agrario, giacché, pure se il possesso è utile ai fini dell'acquisto a titolo originario per usucapione, in tale ipotesi il conseguimento del diritto di proprietà sul bene consegue solamente all'esito del vittorioso esperimento di un'azione giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)