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Sez. 2, Sentenza n. 5941 del 12/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164955 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESAME DI PUNTI CONNESSI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164955-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESAME DI PUNTI CONNESSI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

La regola del "tantum devolutum quantum appellatum" non preclude al giudice di appello una limitata estensione del potere di riesame a questioni non specificamente formulate e proposte con i motivi della impugnazione, ma risultanti in rapporto di connessione logico-giuridica, oggettivamente esistente, con i punti della decisione oggetto di censura. Tale oggettiva connessione logico-giuridica non può configurarsi tra il punto della decisione relativo alla misura della pena, dedotto come motivo di gravame, e la diversa qualificazione tecnica del fatto, anche se limitata ad una ipotesi attenuata dello stesso reato ritenuto nella sentenza impugnata. (fattispecie in tema di degradazione del reato di ricettazione alla ipotesi attenuata ex art. 648 comma secondo cod. pen. operata dal giudice di appello senza motivo di gravame sul punto, essendosi limitato l'appellante alla censura sulla misura della pena). (Conf mass n 147698; (Conf mass n 153373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)