Sez. 3, Sentenza n. 6068 del 16/11/1981 (Rv. 416857 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - NULLITÀ EX ARTICOLO UNICO, COMMA QUARTO, DEL DL N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - NULLITÀ EX ARTICOLO UNICO, COMMA QUARTO, DEL DL N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dell'art. unico del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), il quale, dopo aver stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, va inteso riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma (fino al 31 gennaio 1974), e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, tenuto conto che lo stretto collegamento fra le norme contenute nel citato decreto non consente di ravvisare nel suddetto quarto comma, in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga legale. (Conf 1923/81, mass n 412610; (Conf 3550/79, mass n 399961; (Conf 2419/78, mass n 391822; (contra 3610/79, mass n 399921).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)