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Sez. 3, Sentenza n. 3510 del 22/06/1979 (Rv. 399921 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399921-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La norma del quarto comma, seconda parte, dell'art 1 del DL 24 luglio 1973 n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495, la quale prevede l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare gli eventuali effetti della svalutazione monetaria, si applica, tenuto conto della sua ampia e generica formulazione e della sua finalita antinflazionistica, relativamente a tutti gli immobili, a qualunque uso adibiti e destinati, sia ai contratti di locazione gia sottoposti a proroga legale, sia ai contratti di locazione non prorogati, per non essersi ancora verificata la scadenza del termine finale della locazione liberamente determinato dalle parti. (contra 2419/78, mass n 391822).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 4, Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)