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Sez. 3, Sentenza n. 7960 del 03/11/2016 Cc. (dep. 20/02/2017) Rv. 269302 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso - Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269302-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)