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Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 12/12/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 223399 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di interdizione all'accesso dei luoghi in cui si svolgono - Procedimento amministrativo - Obbligo di dare avviso all'interessato del suo avvio - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223399-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Nel procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione del provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso agli interessati del suo avvio, a norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, date le particolari esigenze di necessità e di urgenza connaturate con tale tipo di procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)