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Sez. 1, Sentenza n. 37519 del 01/07/2024 Cc. (dep. 11/10/2024) Rv. 287077-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Procedimento - Comunicazione dell'avvio all'interessato - Esclusione - Ragioni - Diritto al rilascio di copie degli atti dopo l’emissione del decreto ministeriale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287077-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il procedimento amministrativo di sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ha carattere di specialità, essendo finalizzato alla prevenzione di reati ed al controllo di soggetti di elevata pericolosità sociale, sicché non vi è l'obbligo di dare comunicazione del suo avvio all'interessato ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo unicamente configurabile, dopo l'emissione del decreto ministeriale, il diritto del detenuto ad ottenere dal Ministero della Giustizia il rilascio di copia degli atti prodromici che non siano coperti dal segreto di indagine, onde poter compiutamente esercitare la facoltà d'impugnazione mediante reclamo giurisdizionale.

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)