Sez. 2, Sentenza n. 6204 del 16/11/1988 (Rv. 460557 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ INSANABILE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ INSANABILE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall' art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532, determina (nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 citato) la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione, sicché non è coperta da giudicato formale e va rilevata anche d'ufficio, e comporta che, anche in esito al giudizio di Cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod. proc. civ.). (nella specie la sentenza di primo grado era stata sottoscritta dal Presidente della Sezione - che non aveva presieduto il collegio giudicante - e non dal giudice anziano che aveva partecipato al collegio con funzione di Presidente. Il giudice dell'appello aveva disposto la correzione della sentenza nel senso che la sottoscrizione del Presidente estraneo al collegio doveva "intendersi sostituita" da quella del Presidente effettivo e la S.C. ha cassato tale pronuncia, dichiarato nulla quella di primo grado e rimesso la causa al tribunale). (Conf 739/85, mass n 438949; (Conf 4591/84, mass n 436511; (Conf 500/84, mass n 432732; (Conf 5351/82, mass n 423140; (Conf 1297/81, mass n 411890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)