Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 03/10/2000 Cc. (dep. 08/11/2000) Rv. 217759 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | Natura della recidiva - Presupposti di efficacia - Dichiarazione del giudice di merito - Necessità - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di desumere la recidiva del certificato penale in assenza di dichiarazione giudiziale - Esclusione.
RECIDIVA - IN GENERE
La recidiva - in quanto costituisce uno status personale dell'imputato ed una circostanza aggravante del reato - può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)