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Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 03/10/2000 Cc. (dep. 08/11/2000) Rv. 217759 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Natura della recidiva - Presupposti di efficacia - Dichiarazione del giudice di merito - Necessità - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di desumere la recidiva del certificato penale in assenza di dichiarazione giudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217759-01

RECIDIVA - IN GENERE

La recidiva - in quanto costituisce uno status personale dell'imputato ed una circostanza aggravante del reato - può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)