diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 10425 del 02/02/2005 Cc. (dep. 16/03/2005) Rv. 231209 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Dichiarazione della recidiva in sentenza - Necessità - Sussistenza - Desumibilità in esecuzione dai dati contenuti nel certificato penale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231209-01

RECIDIVA - IN GENERE

La recidiva, affinché possa dispiegare tutti gli effetti previsti dalla legge che non siano inerenti all'aggravamento della pena, deve essere necessariamente dichiarata con la sentenza di condanna all'esito del giudizio, non essendo sufficiente in sede esecutiva che esistano i presupposti per la sua formale contestazione o che la stessa possa essere desunta da elementi rilevabili dal certificato penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)