Sez. 2, Sentenza n. 3213 del 28/10/1974 (Rv. 371731 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - NATURA PERSONALE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - NATURA PERSONALE - LIMITI.*
L'Azione diretta ad impedire le immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino non puo senz'altro essere considerata Azione reale a difesa della proprieta o di altro diritto reale, perche ove la violazione materiale della sfera giuridica altrui non sia accompagnata dalle pretese di un diritto reale limitato sulla cosa, l'Azione ha carattere essenzialmente personale, a nulla rilevando che il diritto a pretendere l'eliminazione dell'attivita materiale commessa dal terzo sia sorta a causa della lesione di un diritto reale. In detta ipotesi la domanda rivolta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprieta esorbita dai limiti della negatoria e va compresa nell'Azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in Forma specifica. (V 833'68, mass n 332125).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)