Sez. L, Sentenza n. 3624 del 12/03/2003 (Rv. 561099 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Accertamento della sussistenza del fatto addebitato e giudizio di gravità e proporzionalità tra fatto addebitato e sentenza - Valutazione riservata al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità e proporzionalità dei fatti medesimi rispetto al licenziamento, sono riservati al giudice di merito e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza di merito che aveva accertato la illegittimità del licenziamento disciplinare sulla base del rilievo che, pur avendo il lavoratore violato il dovere dell'ordinaria diligenza, il licenziamento doveva ritenersi sproporzionato sia per il danno causato, del tutto irrisorio, sia per le modalità e il contesto in cui si era svolta la condotta lesiva).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)