Sez. L, Sentenza n. 4008 del 07/05/1997 (Rv. 504144 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Precedenza (ex art. 5 accordo interconfederale 5 maggio 1965) del lavoratore licenziato nel caso di nuove assunzioni effettuate dallo stesso datore di lavoro entro l'anno dal licenziamento - Violazione - Conseguenze - Diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Dalla violazione della norma di cui all'art. 5 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale, in base alla quale i lavoratori licenziati "avranno diritto di essere riassunti presso la stessa azienda nel caso in cui essa proceda entro un anno a nuove assunzioni nelle mansioni e specialità proprie dei lavoratori già licenziati", consegue non già il diritto dei lavoratori licenziati alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo quello al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)