Sez. 3, Sentenza n. 42021 del 18/07/2014 Ud. (dep. 09/10/2014) Rv. 260657 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI | Buona fede - Idoneità ad escludere la responsabilità penale - Fatto positivo della P.A. - Necessità - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI
In materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. (Fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 39, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)