diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6761 del 06/08/1987 (Rv. 454966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COLLETTIVO - SINTETICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COLLETTIVO - SINTETICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di licenziamenti collettivi, ai fini della regolarità formale della correlativa procedura, ex artt. 2, 3, 4 accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (dichiarato efficace erga omnes, con DPR n. 1019 del 1960) l'eventuale sinteticità della motivazione del licenziamento intimato al singolo lavoratore (nella specie: "per riduzione del personale") non ne comporta l'inefficacia, quando i motivi e l'entità della riduzione dell'attività aziendale, la sua data di prevista attuazione ed il numero dei lavoratori in essa coinvolti abbiano formato oggetto di preventiva comunicazione alle associazioni sindacali e quindi di deliberazione nel corso della procedura di conciliazione, in questa, trovando integrazione il susseguente singolo licenziamento quanto alla sua debita motivazione. Nè può, del pari, incidere sulla regolarità del procedimento di licenziamento "collettivo" il fatto che, a seguito della consultazione con le organizzazioni sindacali, l'azienda abbia proceduto ad un numero di risoluzioni inferiore a quello originariamente previsto, essendo l'intervento dei Sindacati predisposto anche a tale scopo, cioè di limitare i licenziamenti al numero strettamente indispensabile alla effettiva riduzione economica dell'impresa. (V 2056/85, mass n 439958).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, Contr. Coll. 20/12/1950 num. 3, Contr. Coll. 20/12/1950 num. 4, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)