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Sez. L, Sentenza n. 2785 del 09/03/1995 (Rv. 491051 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Motivazione del singolo licenziamento - Integrazione con i motivi comunicati all'associazione territoriale degli imprenditori ed alle organizzazioni provinciali dei lavoratori - Ammissibilità - Integrazione con le causali aggiunte dall'associazione dei datori di lavoro nella comunicazione ai contrapposti sindacati - Divieto.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491051-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale la motivazione del singolo licenziamento può essere integrata dai motivi preventivamente comunicati dall'imprenditore alla propria associazione territoriale e tramite questa alle organizzazioni provinciali dei lavoratori, al fine della eventuale procedura conciliativa prevista dagli accordi interconfederali del 20/12/1950 e del 5/5/1965, ma non possono essere prese in considerazione le causali eventualmente aggiunte dall'associazione dei datori di lavoro nella comunicazione alle contrapposte associazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)