Sez. 6, Sentenza n. 34560 del 22/05/2014 Ud. (dep. 06/08/2014) Rv. 259900 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Accoglimento - Compimento di atti del procedimento cui partecipi anche il giudice astenutosi - Conseguenze - Vizio di capacità del giudice - Nullità assoluta ed insanabile - Fattispecie.
GIUDICE - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE
L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice comporta il divieto per il medesimo di compiere qualsiasi atto del procedimento, in quanto l'art. 42, comma primo, cod. proc. pen., al fine di evitare ogni concreta influenza nel procedimento, lo priva del potere di esercitare qualunque potestà giurisdizionale, con la conseguenza che ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulta inficiata dal vizio di capacità del giudice, integrante la nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello emessa da collegio composto anche da un consigliere già autorizzato ad astenersi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)