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Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 21/02/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207077 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Accoglimento - Declinatoria di competenza cui partecipi anche il giudice astenutosi - Nullità assoluta e insanabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207077-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE

Dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice (nella specie di componente di organo collegiale), quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma primo, cod. proc. pen., al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice, e pertanto da nullità assoluta e insanabile. (Fattispecie relativa a procedimento penale militare, al quale la S.C. ha ritenuto integralmente applicabile il regime del diritto processuale ordinario, sia in forza del principio di complementarietà della disciplina del processo militare, di cui all'art. 261 cod. pen. mil. pace, sia in virtù dello specifico ed espresso rinvio ad essa dell'art. 288 stesso codice). Conf., per una fattispecie in tema di processo ordinario, Sez. I, 14 febbraio 1997 n. 1109, Grillo, in corso di massimazione e, per fattispecie identiche a quella di cui alla presente massima, le sentenze della stessa sezione, rese tutte all'udienza camerale del 21 febbraio 1997, contrassegnate con i numeri dal 1277 al 1418 e dal 1421 al 1440.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 261 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)