Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207052 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Accoglimento - Declinatoria di competenza cui partecipi anche il giudice astenutosi - Nullità assoluta e insanabile.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE
Dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione di giudice componente di organo collegiale, quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma primo, cod. proc. pen., al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)