diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3872 del 29/05/2000 Cc. (dep. 02/06/2000) Rv. 216165 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Giudice militare la cui dichiarazione sia accolta - Declinatoria di competenza alla quale partecipi anche il giudice astenutosi - È viziata di nullità assoluta e insanabile.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216165-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE

Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronuncia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi in tal caso un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo. Per l'inosservanza del divieto la sanzione è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e funzionamento dell'organo collegiale, pure attraverso gli istituti della supplenza e dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento sono di necessità riservati al presidente o al giudice con funzioni di presidente "pro tempore" del tribunale remittente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 261 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)