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Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 23/10/1967 (Rv. 329987 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - PER INSUFFICIENTE DENUNCIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329987-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - PER INSUFFICIENTE DENUNCIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Ove la necessita della liquidazione complementare dell'imposta di successione sia stata determinata dalla insufficiente dichiarazione di valore da parte del contribuente denunciante, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare (ai sensi delle leggi 28 marzo 1962, n 147, e 26 gennaio 1961, n 29), con decorrenza dalla data in cui e dovuta l'imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente.*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)