Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 23/10/1967 (Rv. 329987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - PER INSUFFICIENTE DENUNCIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - PER INSUFFICIENTE DENUNCIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Ove la necessita della liquidazione complementare dell'imposta di successione sia stata determinata dalla insufficiente dichiarazione di valore da parte del contribuente denunciante, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare (ai sensi delle leggi 28 marzo 1962, n 147, e 26 gennaio 1961, n 29), con decorrenza dalla data in cui e dovuta l'imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente.*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)