Sez. 1, Sentenza n. 318 del 02/02/1973 (Rv. 362224 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - RETROATTIVITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - RETROATTIVITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
In tema di successioni di leggi, la legge nuova puo essere applicata anche ad un rapporto giuridico sorto anteriormente, purche non abbia esaurito i suoi effetti e purche la legge sia diretta a disciplinare non l'atto o fatto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso. (la SC ha applicato detto principio alle leggi n 29 del 1961 e n 147 del 1962, che fissano la decorrenza degli interessi di mora sul tributo complementare nel momento in cui sia dovuto il tributo principale in relazione ad un rapporto sorto anteriormente alla entrata in vigore di dette leggi, sul rilievo che l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori deriva dal ritardo nell'adempimento, cioe da un fatto che ove si protragga fino all'entrata in vigore delle nuove norme rientra nella disciplina di queste). (Conf 1207/72, mass n 357688; 655/72, mass n 356715; (Conf 3396/71, mass nn 354954 e 354956).*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)