Sez. L, Sentenza n. 11429 del 30/08/2000 (Rv. 539906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette o più giorni consecutivi con riposo compensativo - Richiesta da parte del lavoratore di compensi maggiori di quelli corrisposti in conformità al contratto collettivo - Accertamento del giudice di merito circa la funzione dei compensi o altri emolumenti contrattuali in relazione alla maggiore gravosità della prestazione - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a dipendenti di azienda editrice di giornali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
Allorquando il lavoratore chieda - in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette o più giorni consecutivi con riposo compensativo - maggiori compensi di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, il giudice di merito deve accertare se i compensi (in forma di indennità o di altri tipi di emolumenti) previsti dal detto contratto in ragione di una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tutti gli aspetti per cui la prestazione del turnista si manifesta rispetto alla prestazione degli altri maggiormente gravosa per essere svolta di domenica, dopo sei giorni lavorati e con conseguente superamento - pur entro il limite delle otto ore giornaliere e delle quarantotto settimanali di cui all'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 - di quello considerato, per la generalità dei lavoratori, orario settimanale normale; in tale accertamento, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali non è suscettibile di alcuna censura in sede di giudizio di legittimità, se condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e segg. cod. civ. e se sorretta da congrua motivazione (fattispecie relativa a dipendenti di azienda editrice di giornali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)