Sez. L, Sentenza n. 8820 del 28/06/2001 (Rv. 547801 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Turni di lavoro di sette o più giorni consecutivi con riposo compensativo - Richiesta di integrazione della retribuzione contrattuale a compenso dello spostamento del riposo settimanale e della prestazione di lavoro domenicale - Verifica giudiziale circa la finalità dei compensi previsti - Necessità - Censurabilità di tale verifica in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al lavoro prestato dagli operai turnisti per l'edizione a stampa dei giornali quotidiani.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
In relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette o - entro limiti di ragionevolezza - più giorni consecutivi con riposo compensativo, ove il lavoratore chieda maggiori compensi di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, il giudice deve accertare se i compensi, in forma di indennità o di altro tipo di emolumento, previsti dal detto contratto in ragione di una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tutti gli aspetti per cui la prestazione del turnista, ancorché non sia "ontologicamente" straordinaria e non comporti propriamente un pregiudizio indennizzabile di diritti personali, si manifesti comunque maggiormente gravosa rispetto a quella degli altri, per essere svolta di domenica, dopo sei giorni lavorati e con il conseguente superamento - pur entro il limite delle otto ore giornaliere e delle quarantotto ore settimanali di cui all'art. 1 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 - dell'orario settimanale considerato normale per la generalità dei lavoratori; nell'ambito di tale verifica, l'interpretazione delle clausole contrattuali operata dal giudice di merito non è suscettibile di censura in sede di legittimità, se condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. cod. civ. e se sorretta da congrua motivazione (fattispecie relativa al lavoro prestato dagli operai turnisti per l'edizione a stampa dei giornali quotidiani).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)